L’articolo 13 della legge di riforma istituzionale prevede che i servizi pubblici siano di norma organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali. Tale organizzazione in ATO è obbligatoria con riferimento al ciclo dell’acqua, al ciclo dei rifiuti, al trasporto pubblico locale e alla distribuzione dell’energia,
La citata disposizione prevede che la dimensione minima degli ATO corrisponda al territorio di ciascuna comunità, per crescere se necessario, alla luce dei piani industriali, attraverso aggregazioni di territori d’altre Comunità fino a raggiungere il limite dell’intero territorio provinciale.
Ai sensi dell’articolo 13 gli ATO devono essere individuati mediante intesa tra Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali. In particolare, per quanto riguarda i servizi obbligatoriamente organizzati in ATO, tale intesa avrebbe dovuto essere promossa entro tre mesi dall’individuazione dei territori.
Le funzioni d’autorità d’ambito saranno svolte dalle singole Comunità, o in forma associata, a seconda che le dimensioni dell’ATO corrispondano al singolo “territorio”, oppure all’aggregazione di più “territori”.