Politiche Sociali.
L’articolo 8, comma 4, lettera b), della legge di riforma istituzionale prevede il trasferimento ai comuni, con l’obbligo di esercizio in forma associata mediante la comunità, delle funzioni amministrative concernenti le materie dell’assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per i servizi da gestire in forma associata, fatti salvi gli accreditamenti.
Con legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 è stato tracciato un rinnovato impianto per la programmazione e la gestione delle politiche sociali, che assegna alle Comunità un ruolo del tutto coerente con la riforma istituzionale. Tuttavia questa legge non può trovare immediatamente attuazione (se non in minima parte), in quanto necessita di alcuni regolamenti di esecuzione e di un piano sociale provinciale, per il momento non ancora elaborati.
In questa sezione sono quindi pubblicate la nuova disciplina delle politiche sociali e le vecchie leggi di settore (in particolare la l.p. 14 del 1991), che restano attualmente vigenti anche a prescindere dal trasferimento delle funzioni alle Comunità.
Regolamento l.p. 14 su prestito sull'onore
Regolamento l.p. 14 su anticipazione assegno mantenimento minori
Legge provinciale n. 35 del 1983
Legge provinciale n. 8 del 2003