Urbanistica.
L’articolo 8, comma 4, lettera d), della legge di riforma istituzionale prevede il trasferimento ai comuni, con l’obbligo di esercizio in forma associata mediante la comunità, delle funzioni amministrative concernenti la materia dell’urbanistica, fatte salve alcune funzioni trattenute a livello provinciale.
La legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ed il nuovo Piano urbanistico provinciale (PUP), in sintonia con la riforma istituzionale, hanno ridisegnato gli strumenti di governo del territorio affidando alle comunità un ruolo da protagonista nella proiezione territoriale degli obiettivi di sviluppo equilibrato e sostenibile.
La nuova legge urbanistica è in buona parte immediatamente applicabile, in particolare per quanto concerne l’aspetto della pianificazione. Per le parti in cui rimanda all’adozione di regolamenti o di delibere attuative continuano nel frattempo ad applicarsi le norme della l.p. n. 22 del 1991.
In questa sezione sono pertanto pubblicate la vecchia e la nuova disciplina della pianificazione urbanistica ed è altresì presente un collegamento al nuovo PUP.
Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) ![]()